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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2839

Riforma della legge comunale e provinciale. (023U2839)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 23-1-1924
al: 29-2-1924
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione di poteri conferita al  Nostro  Governo
con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno e ad interim per gli  affari  esteri,  Presidente
del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  All'art. 1 della  legge  comunale  e  provinciale,  testo  unico  4
febbraio 1915, n. 148, si aggiunge: 
 
  «Spetta al Governo del Re stabilire il numero  dei  Circondari,  la
circoscrizione di essi e la designazione dei rispettivi capoluoghi». 
 
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Nota redazionale 
  Il  testo  delle  premesse  e'  riportato  gia'  integrato  con  le
correzioni   apportate   dall'errata-corrige   pubblicato   in   G.U.
12/01/1924, n. 10 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.