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LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti. (023U1395)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/1936)
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Testo in vigore dal: 20-7-1923
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il   titolo   d'ingegnere   e   quello   di   architetto   spettano
esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli
Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a  conferirli,
salva la disposizione dell'articolo 12.