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LEGGE 18 febbraio 1923, n. 396

Recante provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente. (023U0396)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 20-3-1923
al: 18-2-1934
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Chiunque,  non  essendo  autorizzato  alla  vendita   di   prodotti
medicinali, e non facendo di  essi  notorio  ed  abituale  commercio,
vende o in qualsiasi altro modo  somministra  al  pubblico,  cocaina,
morfina, loro composti o derivati, e, in  genere,  sostanze  velenose
che in piccole dosi hanno azione stupefacente, ovvero  ritiene  dette
sostanze per venderle o somministrarle, e' punito con  la  reclusione
da due a sei mesi e con la multa da lire mille a lire quattromila. 
 
  Qualora il colpevole, che  non  sia  autorizzalo  alla  vendita  di
prodotti  medicinali  e  non  faccia  di  essi  notorio  ed  abituale
commercio, eserciti una professione od arte,  che  abbia  servito  di
mezzo a commettere il reato o l'abbia comunque agevolato,  alle  pene
previste  dal   comma   precedente   e'   aggiunta   la   sospensione
dall'esercizio della professione o dell'arte per un periodo da tre  a
sei mesi. 
 
  Nel caso di recidiva, la pena e' della reclusione  da  tre  a  nove
mesi e della multa da lire duemila e lire seimila. 
 
  La durata della sospensione dall'arte o professione,  nei  casi  di
recidiva, non puo' essere minore della durata della pena  restrittiva
della liberta' personale che sara' inflitta. 
 
  In  ogni  caso,  alle  pene  suddette,  puo'  essere  aggiunta   la
interdizione dai pubblici uffici da uno a cinque anni.