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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1865

Riguardante la resa del rendiconto alla Corte dei conti delle gestioni fuori bilancio per «agrumi». (022U1865)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-3-1923
al: 15-6-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto R. decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 135; 
 
  Considerati i provvedimenti adottati dal Ministro dell'industria  e
commercio, di concerto con i ministri del tesoro e della guerra,  per
venire in aiuto dell'industria  agrumaria  del  Mezzogiorno  o  della
Sicilia durante la guerra o nel periodo  successivo  alla  cessazione
delle ostilita'; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  il
tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Entro il 31  dicembre  1922  il  Ministero  per  l'industria  e  il
commercio presentera'  alla  Corte  dei  conti  il  rendiconto  delle
gestioni fuori bilancio, relativo all'incetta degli  agrumi  eseguita
nel  Mezzogiorno  ed  in  Sicilia  durante  le   campagne   agrumarie
19l6-1917-1918-1919 alla cessione degli agrumi stessi ed all'acquisto
ed alla cessione dei materiali di  imballaggio  e  delle  essenze  di
limone.