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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1811

Concernente la resa dei conti alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio «per le lane di Stato, pellami e calzature, automobili, benzina, petrolio ed olii grassi, requisizione di materiali di guerra, olii combustibili». (022U1811)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 135; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  il
tesoro, di concerto  con  quelli  della  guerra  e  dell'industria  e
commercio; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Per  le  gestioni  fuori  bilancio   costituite   alla   dipendenza
dell'Amministrazione  militare  durante  l'ultima  guerra,  e   cioe'
quelle: 
 
    a) per le lane di Stato; 
 
    b) pei pellami e calzature; 
 
    c) per le automobili, la benzina, il petrolio e gli olii grassi; 
 
    d) per le requisizioni di materiali di guerra (grassi,  ossigeno,
carbonato  sodico,  soda  caustica,  acciaio  rapido,  metalli  vari,
legnami, ecc.); 
 
    e) per gli olii  combustibili,  affidata  alla  Societa'  Anonima
Italiana per importazione di olii; 
 
  si dovranno rendere i conti alla Corte dei conti nei termini e  nei
modi qui appresso stabiliti.