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REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1922, n. 1431

Concernente l'abrogazione della nominatività obbligatoria dei titoli. (022U1431)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/1922
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-11-1922 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 496, concernente l'imposta straordinaria sui dividendi, interessi e premi dei titoli emessi da Società, Provincie, Comuni ed altri Enti;
Vista la legge 24 settembre 1920, n. 1297, sulla nominatività obbligatoria dei titoli;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, col ministro per la giustizia e gli affari di culto, col ministro del tesoro, col ministro per l'industria e commercio e del lavoro. Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La legge 24 settembre 1920, n. 1297 sulla obbligatorietà della conversione in nominativi dei titoli al portatore emessi dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Società per azioni e da qualsiasi altro Ente, nonché dei depositi vincolati a termine fisso, è abrogata.

È abrogato altresì l'art. 2 del decreto-legge 22 aprile 1920, n. 496.

Con decreto Reale saranno emanate le norme per agevolare la trasmissione dei titoli nominativi e la conversione dei titoli da una specie all'altra con facoltà di abrogazione, modificazione o integrazione di disposizioni legislative vigenti.