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REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1919, n. 2630

Col quale si provvede al decentramento di alcune attribuzioni dell'Amministrazione dell'istruzione pubblica relative alle scuole medie e normali. (019U2630)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1920
Il Regio Decreto 9 maggio 1920, n. 825 ha successivamente disposto che l'art. 3 entra in vigore il 1/5/1920.
Il Regio Decreto 5 agosto 1920, n. 1256 ha successivamente disposto che gli artt. 1 e 2 entrano in vigore il 2/10/1920.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 3-3-1920
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   provvedere   ad   un   conveniente
decentramento   di   alcune   delle   attribuzioni   ora   esercitate
dall'Amministrazione centrale  dell'istruzione  pubblica,  in  ordine
all'istruzione media e normale e di determinare il valore dei  titoli
di  studio  rilasciati  dagli  Istituti  d'istruzione  superiore  nei
riguardi  dell'insegnamento   delle   diverse   discipline   che   si
impartiscono nelle scuole secondarie; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Ai capi degli Istituti di istruzione  media  e  normale  e  ai  RR.
provveditori agli studi, oltre a quanto sia gia' stabilito da leggi o
regolamenti in vigore, e' deferito  di  provvedere  nei  modi  e  nei
limiti che saranno rispettivamente indicati per gli  uni  e  per  gli
altri dal regolamento: 
 
    a)  alle   iscrizioni,   agli   esami,   eccettuati   quelli   di
integrazione,   alle   punizioni   disciplinari,   alle   tasse,   al
conferimento delle  borse  di  studio  e  in  generale  a  quanto  si
riferisce alla condizione scolastica degli alunni e al corso dei loro
studi; 
 
    b)  ai  congedi  che  possono  essere  accordati   al   personale
insegnante e direttivo di  ruolo  e  a  quello  di  segreteria  e  di
servizio per comprovati motivi di  salute  e  per  gravi  ed  urgenti
ragioni di famiglia, secondo l'art. 32 del testo  unico  22  novembre
1908, n. 693; 
 
    c) alla concessione del permesso di risiedere in localita' vicina
a quella ove il funzionario deve esercitare il  suo  ufficio  secondo
l'art. 8 del testo unico predetto; 
 
    d) al conferimento delle supplenze all'insegnamento in  corsi  di
ruolo vacanti temporaneamente o per l'intero  anno  scolastico,  e  a
quelle ai posti direttivi, e agli uffici di segreteria e di servizio; 
 
    e) al conferimento delle classi aggiunte; 
 
    f) al pagamento su fondi a disposizione dei  compensi  dovuti  al
personale insegnante e direttivo di  ruolo  o  fuori  ruolo  per  ore
soprannumerarie, per classi aggiunte, per supplenze o incarichi e  al
personale di segreteria  e  di  servizio;  nonche'  al  pagamento  di
qualsiasi altra indennita' e compenso continuativo; 
 
    g) alle nomine e alle punizioni  disciplinari  del  personale  di
servizio. 
 
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  valgono  anche  per  gli
Istituti tecnici; il regolamento determinera'  i  casi  nei  quali  i
singoli provvedimenti dovranno essere presi,  sentito  il  presidente
della Giunta di vigilanza e d'accordo con esso;