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REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1919, n. 2610

Che abroga il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1096, concernente il trattamento economico, durante le licenze, dei sottufficiali, caporali e soldati profughi, o irredenti. (019U2610)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 maggio 1922, n. 781 (in G.U. 24/06/1922, n. 148).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-2-1920
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto del Nostro Luogotenente 1° agosto 1918, n. 1096; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il decreto del Nostro Luogotenente in data 1° agosto 1918, n. 1096,
concernente il trattamento economico spettante, durante  le  licenze,
ai sottufficiali,  caporali  e  soldati  profughi,  o  irredenti,  e'
abrogato dal 1° ottobre 1919. 
 
  Il presente decreto  sara'  presentato  al  Parlamento  per  essere
convertito in legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 novembre 1919. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                         Nitti - Albricci - Schanzer. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Mortara.