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REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1919, n. 2318

Che riunisce in testo unico le leggi per le case popolari e per l'industria edilizia. (019U2318)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 febbraio 1926, n. 253 (in G.U. 23/02/1926, n. 44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-12-1919 al: 16-1-1920
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Considerata la necessità di emanare un testo unico delle vigenti disposizioni legislative per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, con le modificazioni ed aggiunte suggerite dall'esperienza;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto coi ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle

disposizioni del testo unico delle leggi sulle case popolari o economiche, approvato con R. decreto 27 febbraio 1908, n. 89, ed alle successive disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto Luogotenenziale del 18 gennaio 1917, n. 102, nei decreti-legge Luogotenenziali del 23 marzo 1919, n. 455 e del 19 giugno 1919, n. 1040 sono sostituite le seguenti: Istituti mutuanti in generale.

Art. 1



I prestiti per la costruzione e l'acquisto di case popolari e economiche possono, oltrechè da privati e da Società, essere consentiti, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano, da:

1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;

2° le Banche popolari e le Società ordinarie e cooperative di credito;

3° i Monti di Pietà;

4° le Istituzioni pubbliche di beneficenza;

5° gli Enti morali legalmente riconosciuti;

6° le Società di mutuo soccorso legalmente costituite;

7° la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali;

8° gli Istituti di credito fondiario;

9° l'Istituto nazionale delle assicurazioni;

10° la Sezione autonoma per l'esercizio del credito edilizio istituita presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.