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REGIO DECRETO-LEGGE 2 settembre 1919, n. 1759

Che stabilisce norme circa l'ordinamento delle assicurazioni agrarie di mutua assicurazione, recando inoltre altri provvedimenti a loro favore. (019U1759)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/1923)
Testo in vigore dal: 30-10-1919
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 7 luglio 1907, n.  526,  contenente  disposizioni  a
favore delle piccole Societa' cooperative agricole  e  delle  piccole
Associazioni agricole di mutua assicurazione; 
 
  Considerata la urgente necessita' di emanare disposizioni a  favore
della mutualita' agraria; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918,  numero  589,  che
autorizza  l'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni  ad   assumere
riassicurazioni in qualsiasi ramo; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria, il commercio ed il lavoro, gli  approvvigionamenti  e  i
consumi alimentari, di concerto coi ministri segretari di  Stato  per
l'interno, le  finanze,  il  tesoro,  l'agricoltura  e  la  grazia  e
giustizia; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le Associazioni agrarie di  mutua  assicurazione  (Mutue  agrarie),
regolate  dal  presente  decreto,  devono  rispondere   ai   seguenti
requisiti: 
 
  a) avere per fine il risarcimento dei danni derivati da 
     determinati rischi agrari; 
 
  b) operare entro una circoscrizione strettamente locale, cioe' 
     limitata al Comune o alla frazione ove ha sede la mutua, 
     od anche a piu' Comuni contermini aventi in complesso 
     popolazione non superiore a cinquemila abitanti; nei maggiori 
     Comuni suddivisi in piu' mandamenti la mutua non puo' eccedere 
     la circoscrizione mandamentale; 
 
  c) determinare l'ammontare annuo dei contributi entro il limite 
     che sara' fissato con R. decreto; 
 
  d) osservare il principio della gratuita' delle cariche, al quale 
     puo' essere consentita eccezione nei riguardi del segretario 
     e del cassiere; 
 
  e) escludere ogni e qualsiasi scopo di speculazione.