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LEGGE 17 luglio 1919, n. 1176

Che stabilisce norme circa la capacità giuridica della donna. (019U1176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/1963)
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vigente al 03/08/1919
Testo in vigore dal: 3-8-1919
al: 5-3-1963
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Gli articoli 134, 135, 136, 137  ed  il  capoverso  dell'art.  1743
Codice civile, sono abrogati. 
 
  Gli articoli 1106 e 1107 del Codice civile sono abrogati in  quanto
si riferiscono alle nullita' per difetto di autorizzazione  maritale,
salvo le disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge.