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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 21 aprile 1919, n. 603

Concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri. (019U0603)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1920
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1924)
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Testo in vigore dal: 1-1-1920
al: 12-12-1922
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario Stato  per  l'industria,  il
commercio ed il lavoro, di concerto col presidente del Consiglio  dei
ministri, ministro  dell'interno  col  ministro  delle  colonie,  col
ministro di  grazia,  giustizia  e  dei  culti,  col  ministro  delle
finanze, col ministro del tesoro, col ministro  d'agricoltura  e  col
ministro delle poste e dei telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  obbligatoria  l'assicurazione  contro  la  invalidita'   e   la
vecchiaia per le persone di ambo i sessi che hanno compiuta l'eta' di
15 anni e non superata quella di 65 anni, e che prestano l'opera loro
alle dipendenze di altri nelle seguenti qualita': 
 
  1° operai, garzoni, apprendisti, inservienti, assistenti, commessi,
sorveglianti   ed   impiegati   delle   industrie,   dei    commerci,
dell'agricoltura,  comprese  la  caccia  e  la  pesca,  dei  pubblici
servizi, delle professioni liberali, compresi i maestri ed istitutori
privati, e coloro che lavorano a domicilio per conto di altri; 
 
  2° domestici e persone addette  sotto  qualsiasi  denominazione  ai
servizi privati. 
 
  Fra le persole contemplate nel n.  1  del  presente  articolo  sono
compresi i mezzadri e gli affittuari che prestano abitualmente  opera
manuale nelle rispettive aziende. 
 
  Gli stranieri  che  lavorano  nel  Regno  in  una  delle  categorie
indicate   nel   presente   articolo   sono   soggetti    all'obbligo
dell'assicurazione secondo le norme del presente decreto: essi  pero'
non sono ammessi a godere delle quote di integrazione dello Stato  se
non nel caso in cui uno speciale accordo con il loro paese di origine
abbia  assicurato   ai   cittadini   italiani   un   trattamento   di
reciprocita'.