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DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1918, n. 2104

Che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata fra l'Amministrazione governativa e la Società anonima Briantea per la costruzione della ferrovia Monza-Calolzio per il riscatto della ferrovia stessa. (018U2104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1919
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-3-1919
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto 24  maggio  1866,  n.  2939,  col  quale  venne
approvata la convenzione 18 stesso mese ed anno per  la  concessione,
alla Societa' anonima Briantea, della costruzione di una ferrovia  da
Monza a Calolzio  sotto  l'osservanza  delle  clausole  e  condizioni
generali del titolo V della legge sui lavori pubblici  del  20  marzo
1865, n. 2248, allegato F, nonche' di quelle speciali, contenute  nel
capitolato per la costruzione  della  ferrovia  Gallarate-Varese,  in
data 10 luglio 1863, approvato con legge 11 agosto 1863, n. 1441,  in
quanto applicabili alla ferrovia Monza-Calolzio; 
 
  Ritenuto che, in base all'art. 57 del detto capitolato, il  Governo
si riservo' la facolta' di  riscattare  la  ferrovia  Monza-Calolzio,
dopo il 1895; 
 
  Che, peraltro, con atto di transazione 1°  luglio  1897,  approvato
con decreto Ministeriale 17 detto mese ed anno, il Governo  consenti'
a non avvalersi della facolta' di riscatto a tutto l'anno 1903; 
 
  Visto l'atto di diffida 1°  gennaio  1904,  col  quale  il  Governo
dichiaro' alla Societa' anonima Briantea, che intendeva riscattare la
ferrovia da Monza a Calolzio non oltre il 2 gennaio 1905; 
 
  Vista la legge 11 luglio 1909, n. 488, che, fra  l'altro,  approvo'
la detta diffida e dichiaro' effettuato il riscatto della ferrovia in
parola, autorizzando il ministro del  tesoro  a  valersi  dei  mezzi,
indicati negli articoli 3 della legge 23 dicembre 1906, n.  638  e  3
della legge 24 dicembre 1908, n. 731,  per  la  provvista  dei  fondi
necessari al pagamento del corrispettivo di  riscatto,  dei  relativi
interessi  e  delle   provvisionali,   da   versare   alla   Societa'
concessionaria,  fino  a  completa  definizione  delle   controversie
insorte, relativamente al  riscatto  medesimo  ed  alla  liquidazione
della indennita', salvo il conguaglio, nonche' gli  articoli  1  e  2
della legge 27 giugno 1912, n. 638; 
 
  Viste  le  norme  contenute  nei  patti  di  concessione   per   la
liquidazione del corrispettivo di riscatto, nonche' la sentenza 18-21
dicembre 1908 della Corte di appello di Milano; 
 
  Vista la convenzione stipulata il 15 novembre 1918, fra i  delegati
delle Amministrazioni governative interessate ed il presidente  della
Societa' anonima Briantea - all'uopo delegato dall'assemblea generale
straordinaria degli azionisti con deliberazione 9 aprile 1918  -  per
la liquidazione definitiva del riscatto della ferrovia Monza-Calolzio
e per la determinazione delle norme pel pagamento della somma  netta,
dovuta alla Societa', nonche' degli interessi dal 1° luglio 1918 alla
data di ammissione a pagamento del relativo mandato; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta  dei  ministri  segretari  di  Stato  per  i  lavori
pubblici e per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' approvata e resa esecutoria  la  convenzione  15  novembre  1918
stipulata fra l'Amministrazione governativa e  la  «Societa'  anonima
Briantea  per  la  costruzione  della  ferrovia  Monza-Calolzio»  per
riscatto di detta ferrovia, con effetto  retroattivo  al  1°  gennaio
1905, e per la liquidazione delle somme dovute dalla Societa'  stessa
per lavori eseguiti sulla ferrovia, ed  a  titolo  di  partecipazione
dello Stato ai prodotti netti della linea, fino al 31 dicembre  1904,
nonche' del prezzo dei mobili  ed  attrezzi,  ceduti  dalla  Societa'
all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.