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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1918, n. 2078

Che stabilisce una soprattassa di ammissione di esame e una tassa di diploma per gli iscritti ai corsi per il conseguimento di diplomi speciali o a corsi post - universitari. (018U2078)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-2-1919
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738; 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795 e l'annessa tabella  G
delle tasse per gli  studenti  delle  Universita'  e  degli  Istituti
d'istruzione superiore; 
 
  Veduto il regolamento  generale  universitario,  approvato  con  R.
decreto 9 agosto 1910, n. 796; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  la  istruzione
pubblica, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Gli iscritti ai corsi per il  conseguimento  di  diplomi  speciali,
giusta i decreti Luogotenenziali  28  ottobre  1917,  n.  1905,  e  3
ottobre 1918, n. 199; e gli iscritti a corsi post-universitari  nelle
RR. Universita' o nei  Regi  Istituti  superiori  d'istruzione,  sono
tenuti al pagamento di una soprattassa  di  L.  25  per  l'ammissione
all'esame di diploma, e di una tassa di L. 100 per il diploma. 
 
  Non  e'  consentita  la  dispensa  dal  pagamento  delle  tasse  di
iscrizione, delle soprattasse di esami e di diploma e della tassa  di
diploma per gli iscritti ai corsi predetti. 
 
  Il  presente  decreto  sara'  presentato  al  Parlamento   per   la
conversione in legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 21 novembre 1918. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                           ORLANDO - BERENINI - MEDA. 
 
  Visto, Il guardasigilli: SACCHI.