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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1918, n. 2077

Che dà esecuzione agli accordi relativi alla proroga dei trattati di commercio col Brasile, Giappone, Grecia, Romania, Serbia, Spagna e Svizzera. (018U2077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1919
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-1-1919
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei poteri  conferiti  al
Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto l'art. 5 dello Statuto del Regno; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
esteri, di concerto coi ministri segretari di Stato per  le  colonie,
per la grazia e giustizia, per le  finanze,  per  il  tesoro,  per  i
trasporti  marittimi  e   ferroviari,   per   l'agricoltura   e   per
l'industria, commercio e lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata l'esecuzione nel Regno degli accordi stipulati o  da
stipularsi mediante scambio di note per  una  nuova  proroga  dal  1°
gennaio 1919: 
 
  dell'accordo commerciale 5 luglio 1900 col Brasile; 
 
  del trattato di  commercio  e  navigazione  25  novembre  1012  col
Giappone; 
 
  del protocollo commerciale 30 dicembre 1899 colla Grecia; 
 
  del trattato di  commercio,  dogana  e  navigazione  5  dicembre-22
novembre 1906 con la Romania; 
 
  del trattato di commercio e navigazione 14-1 gennaio  1907  con  la
Serbia; 
 
  della convenzione di commercio e navigazione 30 marzo 1914  con  la
Spagna; 
 
  del trattato di commercio 13 luglio 1904 con la Svizzera.