stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1918, n. 2075

Che proroga il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e di quello di Sicilia. (018U2075)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1919
nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 9-2-1919
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei poteri  conferiti  al
Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Veduto l'art 9 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione
e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto
28 aprile 1910, n. 204; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' prorogato fino al 31 dicembre 1919 il corso legale dei biglietti
della Banca d' Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di
che all'art.  9  del  testo  unico  delle  leggi  sugli  Istituti  di
emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato ad Aglie', addi' 31 dicembre 1918. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                     ORLANDO - NITTI. 
 
  Visto, Il guardasigilli: SACCHI.