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DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 agosto 1918, n. 1260

Che istituisce presso la Giunta tecnica degli approvvigionamenti un Comitato degli olii minerali per gli acquisti all'estero della benzina, del petrolio e degli olii pesanti, determinandone altresì le attribuzioni. (018U1260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/1918
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Testo in vigore dal: 22-9-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto il decreto Ministeriale  2  maggio  1918  che  istituisce  un
Comitato per l'approvvigionamento della benzina e del petrolio; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere  al  coordinamento   degli
acquisti all'  estero  della  benzina,  del  petrolio  e  degli  olii
pesanti; 
 
  Sulla proposta del ministro del tesoro, di  concerto  coi  ministri
della  marina,  dei  lavori  pubblici,  delle   armi   e   munizioni,
dell'industria, commercio e lavoro; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Per gli acquisti all'estero della benzina, del petrolio, degli olii
pesanti  e  per  l'assegnazione  di   questi   olii   minerali   alle
Amministrazioni interessate con preferenza pei bisogni  militari,  e'
istituito  presso  la  Giunta  tecnica  degli  approvvigionamenti  un
Comitato degli olii minerali. 
 
  Con decreto del ministro del tesoro,  di  concerto  con  gli  altri
ministri competenti, saranno nominati il presidente e i componenti il
suddetto  Comitato,  nel  quale  saranno   rappresentate   tutte   le
Amministrazioni interessate. 
 
  Ne faranno parte non piu' di tre cittadini esperti.