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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1917, n. 2159

Che stabilisce la cauzione dell'economo dell'ufficio centrale per la prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia, assegnandogli in pari tempo l'indennità annua di lire cinquecento. (017U2159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1918
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 10-3-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduto il Nostro  decreto  18  gennaio  1917,  n.  118,  contenente
disposizioni dirette a prevenire e reprimere l'abigeato in Sicilia; 
 
  Veduto l'art. 25, n. 7 del regolamento per  l'esecuzione  di  detto
decreto per quanto concerne il servizio di economato; 
 
  Ritenuta la  necessita'  di  garantire  tale  servizio  con  idonea
cauzione; 
 
  Veduti gli articoli 229 e 231 del regolamento sulla amministrazione
e contabilita' generale dello Stato; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  col
ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E'  fatto  obbligo  all'economo  dell'ufficio   centrale   per   la
prevenzione e repressione dell'abigeato in  Sicilia  di  prestare,  a
garanzia della sua gestione, una cauzione di lire millecinquecento di
capitale mediante vincolo su certificati nominativi  del  Consolidato
3,50 e 5 % del Debito pubblico dello  Stato  ragguagliato  al  prezzo
medio di borsa dei corsi del semestre precedente al tempo in cui deve
essere data la cauzione e per nove decimi del loro valore. 
 
  E'  assegnata  all'economo  l'indennita'   in   ragione   di   lire
cinquecento annue da imputarsi alla dotazione del  capitolo  relativo
alle spese di prevenzione e repressione dell'abigeato e da pagarsi  a
rate trimestrali posticipate. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                     Orlando - Nitti. 
 
  Visto, il guardasigilli: Sacchi.