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DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 novembre 1917, n. 2143

Concernente il trasferimento degli studenti delle accademie ed istituti di belle arti, dei conservatori, istituti e licei musicali del Regno, nei quali, in conseguenza della guerra, siano stati interrotti gli studi ad altri consimili istituti ed accademie. (017U2143)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1918
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 10-2-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734; 
 
  Visti i regolamenti  organici  e  gli  statuti  degli  istituti  ed
accademie di belle arti, dei conservatori, istituti e licei  musicali
del Regno; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di  Stato  per  l'istruzione
pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Sino al terzo mese dopo la cessazione dello  Stato  di  guerra  gli
studenti delle Accademie ed Istituti di belle arti, dei Conservatori,
Istituti  e  Licei  musicali  del  Regno,  nei  quali,  per   ragioni
dipendenti dallo stato di guerra, siano stati  interrotti  gli  studi
avranno diritto all'ammissione senza esame negli  altri  Istituti  ed
Accademie di belle arti, Conservatori, Istituti e Licei musicali  del
Regno e saranno iscritti al corso corrispondente  a  quello  da  essi
frequentato nell'Istituto da cui provengono.