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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1917, n. 2131

Col quale viene prorogata la facoltà del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, di affidare le funzioni di delegato commerciale all'estero, anche a persone non appartenenti all'amministrazione. (017U2131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1918
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-2-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale del 16 settembre 1915, n. 1480; 
 
  Visto il R. decreto del 21 dicembre 1905,  n.  658,  con  il  quale
viene regolato il servizio dei delegati commerciali all'estero; 
 
  Visto il  R.  decreto  22  giugno  1916,  n.  755,  concernente  la
istituzione del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di mantenere l'incarico temporaneo affidato
ai delegati commerciali nominati dopo la pubblicazione del  precitato
decreto Luogotenenziale; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio e il lavoro, di concerto col ministro segretario  di  Stato
per gli affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La facolta' concessa al ministro per l'industria, il commercio e il
lavoro dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale del 16 settembre 1915,
n. 1480, di affidare cioe', temporaneamente le funzioni  di  delegato
commerciale all'estero anche a persone non  appartenenti  alla  detta
amministrazione, con deroga alle disposizioni che regolano il normale
reclutamento dei delegati medesimi,  e'  prorogata  senza  limiti  di
tempo e fino a nuova disposizione. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                 Ciuffelli - Sonnino. 
 
  Visto, II guardasigilli: Sacchi.