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DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 dicembre 1917, n. 2101

Concernente la dispensa dalle tasse per l'anno accademico 1917-918, agli studenti, inscritti nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore, profughi, o appartenenti a famiglie emigrate o internate nel Regno, nonchè a quelli provenienti da paesi stranieri in conseguenza dell'attuale conflitto. (017U2101)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1918
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 2-2-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore
approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795; 
 
  Veduto il regolamento  generale  universitario,  approvato  con  R.
decreto 9 agosto 1910. n. 796; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di  Stato  per  la  pubblica
istruzione, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri: 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Agli  studenti  profughi  o  appartenenti  a  famiglie  emigrate  o
internate nel Regno dalle zone in stato di guerra o  dalle  provincie
geograficamente  italiane,  e  agli  studenti  provenienti  da  paesi
stranieri in conseguenza  dell'attuale  conflitto,  i  quali  abbiano
chiesta e ottenuta, in base alle norme vigenti, la inscrizione  nelle
Universita' o negli Istituti di istruzione superiore, e' concessa per
l'anno accademico 1917-918 l'esenzione dalle tasse, indipendentemente
dai voti di  merito  in  seguito  a  loro  domanda  corredata  di  un
certificato del sindaco del luogo di  residenza  che  ne  attesti  le
condizioni disagiate.