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DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 novembre 1917, n. 2103

Che modifica il regolamento per l'incoraggiamento della produzione equina nazionale per l'esercito, approvato con R. decreto 25 febbraio 1915, n. 235. (017U2103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1918
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 31-1-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 11 luglio  1904,  n.  359,  per  l'incremento  della
produzione dei cavalli; 
 
  Visto il R. decreto in data 10 novembre 1905, n. 656,  che  approva
il regolamento per la esecuzione della legge predetta; 
 
  Visto il R. decreto, n. 235, del 25 febbraio 1915 col  quale  viene
approvato  il  regolamento  per  l'incoraggiamento  della  produzione
equina nazionale per lo esercito; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la guerra e  per
l'agricoltura; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'art. 4 del citato  regolamento,  n.  235,  per  l'incoraggiamento
della produzione equina nazionale per l'esercito, e' abrogato.