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DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 dicembre 1917, n. 2098

Relativo al rimborso delle spese di viaggio agli impiegati di ruolo delle varie Amministrazioni del Regno, destinati nella Tripolitania e nella Cirenaca, rimpatriati e trasferiti da una all' altra delle stesse colonie o nell'ambito di una di esse. (017U2098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1918
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vigente al 01/05/2024
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Testo in vigore dal: 30-1-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749; 
 
  Visto il R. decreto 5 novembre  1911,  n.  1247,  convertito  nella
legge 25 febbraio 1912, n. 83; 
 
  Visto il R decreto 5 giugno 1913, n 798; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Dal  1°  novembre  1917  e  fino  a  contraria  disposizione,  agli
impiegati di ruolo delle varie Amministrazioni  del  Regno  destinati
nella Tripolitania e nella Cirenaica, rimpatriati e trasferiti da una
ad altra delle stesse colonie o nell'ambito di una di esse, nonche' a
ciascuno dei componenti la rispettiva famiglia che li  seguano  nella
nuova residenza, e' rimborsata, per i viaggi sui piroscafi, la  spesa
effettiva del biglietto di trasporto personale in  lª  classe,  vitto
obbligatorio compreso, aumentata del decimo. 
 
  Per  ottenere   tale   rimborso   devesi   giustificare,   mediante
presentazione di apposita dichiarazione rilasciata dalla Societa'  di
navigazione, l'acquisto ed il prezzo del biglietto a tariffa  ridotta
per l'impiegato ed a  tariffa  ordinaria  per  ciascun  membro  della
rispettiva famiglia. 
 
  Per quanto riguarda i viaggi sulle ferrovie e sulle vie  ordinarie,
restano ferme le disposizioni contenute nei Regi decreti 1°  novembre
1876, n. 3150, 23 maggio 1907, n. 428. e 5 giugno 1913, n 798. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                  Orlando - Colosimo. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Sacchi.