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DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 dicembre 1917, n. 2071

Che stabilisce le norme per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 26 dicembre 1916, n. 1772, per quanto riflette il trattamento di vecchiaia al personale effettivo operaio e subalterno telefonico, già appartenente alle cessate Società. (017U2071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1918
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Testo in vigore dal: 29-1-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 4 della legge 26 dicembre 1916, n. 1772, col quale  e'
stata data facolta' al Governo di stabilire le norme  necessarie  per
l'esecuzione della  detta  legge,  che  riguardi  il  trattamento  di
vecchiaia  al  personale  effettivo  operaio,  e   subalterno,   gia'
appartenente alle cessate Societa' generale italiana di  telefoni  ed
Applicazioni elettriche; Societa' telefonica per l'Alta Italia e alla
rete di Venezia, e per il ricupero delle relative somme versate  alla
Cassa nazionale di previdenza; 
 
  Sentito, il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e  per
i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il personale effettivo operaio e subalterno, contemplato  dall'art.
1 della legge 26 dicembre 1916, n,  1772,  e'  tenuto  a  versare  al
tesoro dello Stato la ritenuta in conto entrate, del tesoro stabilita
dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212, sugli stipendi,  retribuzioni  ed
assegni ad esso corrisposti, con  decorrenza  dal  tempo  utile  agli
effetti della pensione, come dal 2° comma del citato articolo.