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DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1917, n. 2083

Che aumenta lo stanziamento del capitolo 117-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1917-918. (017U2083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1918
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vigente al 02/05/2024
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Testo in vigore dal: 26-1-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio o per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al  Governo
dei poteri eccezionali per la guerra; 
 
  Vista la legge 28 ottobre 1917, n. 1751; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il  tesoro,  di
concerto con quello per la marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo stanziamento del capitolo n.  117-bis:  «Spese  per  la  guerra»
dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina  per
l'esercizio finanziario 1917-918, e' aumentato della  somma  di  lire
centomilioni (L. 100.000.000). 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                          Orlando - Nitti - Del Bono. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.