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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1917, n. 2082

Che per la durata della guerra, e fino ad un anno successivo a quello della conclusione della pace, autorizza le Casse di risparmio ordinarie ed i Monti di pietà a defalcare dall'ammontare complessivo dei depositi una somma uguale a quella dei buoni del tesoro di loro proprietà. (017U2082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1918
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vigente al 01/05/2024
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Testo in vigore dal: 25-1-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Vista la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) e 4 maggio  1898,
n. 169; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio ed il lavoro, di concerto col ministro dell'interno  e  col
ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Per la durata della guerra e fino all'anno successivo a  quello  in
cui sara' conclusa la pace, le Casse  di  risparmio  ordinarie  ed  i
Monti di pieta' che ricevono  depositi  fruttiferi,  in  deroga  agli
articoli 17 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, e 1  della  legge  4
maggio 1898, n.  169,  e  agli  effetti  della  determinazione  della
proporzione tra la massa di rispetto e  l'ammontare  complessivo  dei
depositi, possono defalcare dall'ammontare complessivo  dei  depositi
ricevuti per qualsiasi titolo una somma eguale a quella dei buoni del
tesoro  ordinari  triennali  o  quinquennali  di   loro   proprieta',
risultante dall'inventario al 31 dicembre di ciascun anno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                         Orlando - Ciuffelli - Nitti. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.