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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1917, n. 2069

Che dichiara il comune di Ventimiglia di terza classe, agli effetti del dazio di consumo fissandone il relativo canone annuo. (017U2069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1918
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Testo in vigore dal: 23-1-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Viste le deliberazioni 23 ottobre e  11  dicembre  1915,  approvate
dalla Giunta provinciale amministrativa il 15 giugno 1916  e  con  le
quali il Consiglio comunale di  Ventimiglia  in  provincia  di  Porto
Maurizio, stabiliva di domandare il passaggio  del  Comune  dalla  IV
alla III classe  agli  effetti  del  dazio  consumo,  obbligandosi  a
corrispondere il dovuto aumento del canone daziario; 
 
  Visti gli articoli 2, 3 e 87 del testo  unico  di  legge  7  maggio
1908, n. 248, e 2 del regolamento generale 17 giugno 1909, n. 455; 
 
  Visto le tabelle di classificazione e  qualificazione  dei  Comuni,
approvate coi RR. decreti 22 luglio 1870, numero 5781, e 23  novembre
1885, n. 3542 (serie III); 
 
  Vista la statistica ufficiale del censimento  al  10  giugno  1911,
pubblicata dal Ministero dell'industria, dalla quale risulta  che  la
popolazione agglomerata del centro  principale  di  detto  Comune  e'
superiore agli 8000 abitanti; 
 
  Vista la tabella approvata con R. decreto 15 dicembre 1910, n. 882,
nella quale il canone daziario assegnato al comune di Ventimiglia  e'
stabilito in annue L. 19,614.94; 
 
  Visto il Nostro decreto 30 aprile  1916,  n.  537,  i  cui  effetti
vennero prorogati a tutto l'anno in cui  sara'  pubblicata  la  pace,
giusta il successivo Nostro decreto 9 dicembre 1917, n. 1972,  e  col
quale, a' sensi dell'art. 2 del precedente Nostro decreto 31  ottobre
1915, n. 1549, il canone assegnato al Comune suddetto  venne  elevato
da L. 19.614,94 a L. 19.749,52; 
 
  Visto il Nostro decreto 5 agosto  1917,  n.  1292,  col  quale,  in
seguito alla limitazione del consumo delle carni il detto  canone  di
L. 19.749,52 fu ridotto a L. 15.207,28 a  decorrere  dal  1°  gennaio
1917 e fino a due mesi dopo la conclusione della pace; 
 
  Vista la decisione della Commissione centrale del dazio consumo  in
data 13 dicembre 1917 emessa ai sensi  e  per  gli  effetti  previsti
dagli articoli 87, 88 e 110 del  testo  unico  delle  leggi  daziarie
sopraindicate; 
 
  Considerato che  con  tale  decisione  la  prefata  Commissione  ha
stabilito in L. 7220,54, l'aumento dovuto al  comune  di  Ventimiglia
per effetto del suo passaggio alla classe superiore; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il comune  di  Ventimiglia  in  provincia  di  Porto  Maurizio,  in
conformita' alle sopraindicate deliberazioni consiliari e' dichiarato
di terza classe agli effetti del dazio  consumo  con  decorrenza  dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del  presente  decreto
nella Gazzetta ufficiale.