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DECRETO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1917, n. 1538

Col quale è aumentata la misura dei contributi per l'esercizio 1917, dovuti al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia. (017U1538)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/1917
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Testo in vigore dal: 17-10-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduto l'art. 2  del  decreto-legge  6  maggio  1915,  numero  590,
recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di
mutua assicurazione per gli infortuni sul  lavoro  nelle  miniere  di
zolfo; 
 
  Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527; 
 
  Veduto il decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1859; 
 
  Vedute le deliberazioni adottato dall'assemblea generale  dei  soci
del Sindacato predetto nell'adunanza del 22 agosto 1917; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio e il lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La misura dei contributi per l'esercizio 1917, dovuti al  Sindacato
obbligatorio di mutua assicurazione  per  gli  infortuni  sul  lavoro
nelle miniere di zolfo della Sicilia, a termini delle leggi 11 luglio
1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, viene elevata a  lire  sei  e
centesimi cinquanta per tonnellata di zolfo, in luogo di lire quattro
e centesimi cinquanta di cui all'art. 1 del  decreto  Luogotenenziale
28 dicembre 1916, n. 1859.