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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 agosto 1917, n. 1474

Che approva il testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici. (017U1474)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/1929)
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Testo in vigore dal: 7-10-1917
al: 30-6-1929
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il Nostro decreto 31 maggio 1917, n. 1144, col quale e'  data
facolta' al Governo di coordinare e pubblicare, in  testo  unico,  le
disposizioni contenute nelle leggi 6 giugno 1901, n.  355;  7  luglio
1907, n. 490; 24 maggio 1874, n. 1934; 30 maggio 1875,  n.  2517;  29
marzo 1877, n. 3767; 3 aprile 1879, n. 4810; 14 luglio 1881, n.  301;
29 aprile 1883,  n.  1295  e  12  febbraio  1888,  n.  5252,  con  le
disposizioni contenute nella legge 26 giugno 1913, n. 786, nonche' di
regolare in base  alle  leggi  vigenti  le  condizioni  dei  delegati
antifillosserici ed assistenti tecnici, determinando in pari tempo il
contributo che i Consorzi avranno  facolta'  di  aggiungere  ai  loro
emolumenti; 
 
  Viste le leggi indicate; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro  per  l'agricoltura,  di  concerto  coi
ministri dell'interno, delle finanze, del  tesoro  e  delle  poste  e
telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'annesso testo unico delle leggi 6  giugno  1901,  n.
355; 7 luglio 1907, n. 490; 24 maggio 1874, n. 1934; 30 maggio  1875,
n. 2517; 29 marzo 1877, n. 3767; 3 aprile 1879, n.  4810;  14  luglio
1881, n. 301; 29 aprile 1883, n. 1295; 12 febbraio 1888, n.  5252,  e
26  giugno  1913,  n.  786,  visto,  d'ordine  Nostro,  dai  ministri
proponenti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 agosto 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                        Boselli - Raineri - Orlando - 
                                        Meda - Carcano - Fera. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.