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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1917, n. 1157

Concernente rimborsi di spese di spedalità per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate dalla guerra. (017U1157)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1947)
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Testo in vigore dal: 21-8-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al  Governo
dei poteri straordinari per la guerra; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  l'interno,  di
concerto con i ministri por la guerra, per la marina e per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Alle Amministrazioni provinciali spetta il rimborso, da parte dello
Stato, delle spese  di  spedalita'  sostenute  per  il  ricovero  nei
manicomi di militari colpiti da infermita' mentali provocate da cause
di servizio dipendenti dalla guerra.