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DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 gennaio 1917, n. 295

Che approva i regolamenti riguardanti il Monte-pensioni degli insegnanti elementari, le Casse di previdenza per le pensioni dei sanitari, dei segretari ed altri impiegati degli enti locali, degli ufficiali giudiziari e degli impiegati degli archivi notarili. (017U0295)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1917.
I Regolamenti annessi al provvedimento sono stati pubblicati successivamente nel SO relativo alla GU n. 84 del 10-04-1917
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
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Testo in vigore dal: 9-4-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduto il libro III (parte prima, terza, sesta e settima) del testo
unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n.  453,  delle  leggi
generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti,  le
gestioni  annesse,  la  sezione  autonoma  di  credito   comunale   e
provinciale e gli Istituti di previdenza; 
 
  Veduto il testo unico approvato con Nostro decreto 17 giugno  1915,
n. 968, delle  leggi  riguardanti  la  Cassa  di  previdenza  per  le
pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali; 
 
  Visto il Nostro decreto 7 febbraio 1916, n.  221;  col  quale  sono
modificati temporaneamente gli articoli 19 e 30  del  testo  unico  2
gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte III); 
 
  Visto l'altro Nostro decreto 27 febbraio 1916, n.258. 
 
  col quale e' prorogato il termine  concesso  agli  impiegati  degli
enti  locali  per  il  riscatto  dei  servizi  utili   agli   effetti
dell'assegno di riposo; 
 
  Veduta la legge 11 giugno 1916, n. 720, recante  provvedimenti  per
il trattamento di pensione a  favore  dei  salariati  dipendenti  dai
Comuni, dalle Provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e
dalle aziende speciali di servizi municipalizzati; nonche'  le  norme
per l'esecuzione della predetta legge approvate con Nostro decreto  7
dicembre 1916, n. 1739; 
 
  Visto il Nostro decreto 9 luglio  1916,  n  877,  che  modifica  le
disposizioni relative ai ricorsi alla Corte dei conti; 
 
  Veduto il Nostro decreto 27 agosto 1916, n.  1094,  riguardante  un
aumento delle pensioni minime a favore degli insegnanti piu'  anziani
delle scuole elementari, nonche' le modalita' di riparto nei casi  di
pensioni miste a  carico  dello  Stato  e  del  Monte-pensioni  degli
insegnanti elementari o della Cassa di previdenza per le  pensioni  a
favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali; 
 
  Veduti i preesistenti  regolamenti:  per  il  Monte-pensioni  degli
insegnanti elementari, approvato con R. decreto 23  giugno  1904,  n.
635; per la  Cassa  di  previdenza  per  le  pensioni  dei  sanitari,
approvato con Regio decreto 9 marzo 1899, n. 121;  per  la  Cassa  di
previdenza a  favore  dei  segretari  ed  altri  impiegati  comunali,
approvato con R. decreto 20 ottobre 1904, n. 730; il  R.  decreto  27
febbraio 1908, n. 208, per l'esecuzione della legge 19  maggio  1907,
n. 207, che estende agli impiegati delle Amministrazioni  provinciali
e delle istituzioni pubbliche di beneficenza  le  disposizioni  della
legge 6 marzo 1904, n. 88, e il  citato  Nostro  decreto  7  dicembre
1916, n. 1739, per l'esecuzione della legge 11 giugno 1916,  n.  720;
nonche' i regolamenti per le Casse di previdenza per le pensioni agli
ufficiali  giudiziari  ed  agli  impiegati  degli  archivi  notarili,
approvati rispettivamente con RR. decreti 22 dicembre 1907, n. 795  e
n. 796; 
 
  Ritenuta  l'opportunita'  di  modificare  talune  disposizioni  dei
regolamenti predetti per l'esecuzione dei nuovi testi unici  e  delle
altre disposizioni suaccennate; 
 
  Uditi i pareri del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il  tesoro,  di
concerto con i ministri dell'interno, della istruzione  pubblica,  di
grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono approvati gli uniti regolamenti  per  l'esecuzione  dei  testi
unici delle leggi sul  Monte-pensioni  degli  insegnanti  elementari,
sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari,  sulla  Cassa
di previdenza per  le  pensioni  a  favore  dei  segretari  ed  altri
impiegati degli  enti  locali,  sulla  Cassa  di  previdenza  per  le
pensioni agli ufficiali giudiziari e sulla Cassa di previdenza per le
pensioni agli impiegati degli archivi notarili. 
 
  Tali regolamenti saranno vidimati e sottoscritti, d'ordine  Nostro,
dal ministro del tesoro e rispettivamente dai ministri  dell'interno,
dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia e dei culti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 7 gennaio 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                      Boselli - Carcano - Orlando - Ruffini - Sacchi. 
 
  visto, Il guardasigilli: Sacchi.