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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1916, n. 1868

Col quale è rinviata l'esecuzione dell'art. 2 del terz'ultimo capoverso della legge 4 giugno 1911, n. 487, riguardante la decadenza dalla carica dei componenti dei Consigli scolastici. (016U1868)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1917
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-2-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri a Noi delegati e della facolta'  conferita  al
Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671; 
 
  Veduta la legge 4 giugno 1911, n. 487; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 25 novembre 1915, n. 1863; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di  Stato  per  l'istruzione
pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' rinviata fino a nuovo provvedimento l'esecuzione del terz'ultimo
capoverso dell'art. 2 della legge 4 giugno 1911, n. 487,  riguardante
la decadenza dalla carica dei componenti dei Consigli scolastici. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1916. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                   Boselli - Ruffini. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.