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DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1916, n. 1870

Col quale è modificato, durante lo stato di guerra, l'art. 32 del regolamento per il personale del corpo Reale delle miniere, approvato con R. decreto 11 gennaio 1912, n. 143. (016U1870)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1917
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-2-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In virtu' delle facolta' conferite al Governo del Re dalla legge 22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto l'art. 32 del regolamento per il personale del R. corpo delle
miniere approvato con R. decreto dell'11 gennaio 1912, n. 143; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A decorrere dal 1° gennaio 1917 fino al  giorno  della  conclusione
della pace gli ingegneri allievi del R. corpo delle miniere, dopo  un
biennio dalla loro nomina durante il quale abbiano prestato  lodevole
servizio allo Stato, possono venir promossi  al  grado  di  ingegnere
quantunque non abbiano ancora compiuto studi  di  perfezionamento  in
una scuola superiore delle miniere.