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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1916, n. 1843

col quale sono introdotte alcune variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1916-917. (016U1843)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1917
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 2-2-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 1 del Nostro decreto in data 27 agosto 1916, n.  1055,
e la tabella allegata al decreto medesimo; 
 
  Vista la legge 9 luglio 1916, n. 814; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il  tesoro,  di
concerto con quello per la istruzione pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Nello stato di previstone della spesa del Ministero dell'istruzione
pubblica  per  l'esercizio  1916-917  sono  introdotte  le   seguenti
variazioni: 
 
    a) Allo stanziamento dei seguenti  capitoli  sono  apportati  gli
aumenti per ognuno indicati: 
 
  Cap. 180. - La denominazione  e'  variata  come  segue:  «Corsi  di
perfezionamento istituiti presso l'Universita' per i licenziati dalle
scuole - Spesa sulla speciale assegnazione in bilancio e  spese  alle
quali si provvedera' con i proventi  delle  tesse  istituite  con  la
legge 24 dicembre 1904, n.  689»  lire  ottantasettemilatrecento  (L.
87,300). 
 
  Cap. 282. - Somma da versare conto  corrente  istituito  presso  la
Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose  d'arte  e
di antichita'  ecc.,  lire  centonovantacinquemilacinquecentoquaranta
(L. 195.540) 
 
    b) Ai seguenti capitoli inscritti sono assegnati gli stanziamenti
per ognuno indicati nelle loro denominazioni alle parole: «spesa,  da
sostenersi»  sono  sostituite  le  altre:  «spesa,  alla   quale   si
provvedeva»: 
 
  Cap. 169. - Istituti d'istruzione universitaria - Spesa alla  quale
si, provvedeva coi fondi proventi dai diritti  di  segreteria,  ecc.,
lire dodicimilaseicentottanta (L. 12.680). 
 
  Cap. 173. - Scuola  di  agraria  annessa  alla  R.  Universita'  di
Bologna - Spesa alla quale si provvedeva con i proventi di  cui  alla
legge 9 giugno 1901, n.289  ecc.,  lire  undicimilaottocentocinquanta
(L. 11.850). 
 
  Cap. 176.  -  RR.  Universita'  ed  altri  Istituti  di  istruzione
universitaria -  Spesa  alla  quale  si  provvedeva  con  i  maggiori
proventi  delle   tasse   universitarie   ecc.,   lire   un   milione
settantaseimilaquattrocentotrenta (L. 1,76.430). 
 
  Cap. 185. Istituti superiori di magistero  femminile  a  Roma  e  a
Firenze. - Spesa, alla quale si provvedeva con  i  maggiori  proventi
delle tasse scolastiche ecc., lire  quarataquattromilasettecentoventi
(L. 44.720) 
 
    c) Nelle denominazioni dei capitoli 270, 271 e  272  alle  parole
«da eseguirsi»  sono  sostituite  le  altre  «alle  quali  si  doveva
provvedere». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1916. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                   Carcano - Ruffini. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.