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DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 dicembre 1916, n. 1842

Col quale viene aggiunto un comma all'art. 23 del regolamento approvato col R. decreto 13 agosto 1913, n. 1161, relativo alla gestione amministrativa e contabile della Colonia eritrea. (016U1842)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1917
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 2-2-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto  15  agosto  1913,  n.  1161,  che  approva  il
regolamento per la gestione amministrativa e contabile della  Colonia
eritrea; 
 
  Vista  la  legge  24  maggio   1912,   n.   205,   sull'ordinamento
dell'Eritrea; 
 
  Sentito il governatore; 
 
  Sentito il Consiglio coloniale; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie,  di
concerto col ministro del tesoro e quello della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  All'art. 23 del citato  regolamento  15  agosto  1913,  n  1161  e'
aggiunto il seguente comma: 
 
  «Si puo' pure prescindere dagli incanti quando  il  governatore  ne
riconosca  la  Convenienza  nell'interesse  dell'Amministrazione;  in
questo  caso  il  decreto  di  approvazione   del   contratto   sara'
opportunamente motivato». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 7 dicembre 1916. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                              Boselli - Colosimo - Carcano - Morrone. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.