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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1916, n. 1856

Col quale la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai Comuni per far fronte a deficienze di entrate, a maggiori spese od all'estinzione di debiti dipendenti dallo stato di guerra, e per provvedere all'organizzazione civile. (016U1856)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1917
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 1-2-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei poteri  conferiti  al
Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto l'art. 67, quarto comma, del testo  unico  approvato  con  R.
decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, parte I; 
 
  Visto il Nostro decreto 27 agosto 1916, n. 1187; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei ministri per gli affari interni, per il tesoro e
per industria, il commercio e lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a  concedere  mutui
speciali ai Comuni, per metterli in grado far fronte a deficienze  di
entrate, a nuove  o  maggiori  spese  o  alla  estinzione  di  debiti
dipendenti prevalentemente dallo stato di guerra. 
 
  I mutui saranno concessi ai Comuni piu' bisognosi che  non  abbiano
potuto  sistemare  i  loro  bilanci,  pur  avendo   provveduto   alla
diminuzione  delle  spese  ordinarie  e  all'aumento  delle   entrate
mediante l'imposizione di nuovi tributi o  l'aggravamento  di  quelli
esistenti. 
 
  Nei casi di eccezionale bisogno e compatibilmente con  le  esigenze
dei Comuni, di cui al comma precedente, i detti mutui potranno essere
concessi anche ai Comuni che, a  giudizio  della  Giunta  provinciale
amministrativa confermato  dal  Ministero  dell'interno,  si  trovino
nella impossibilita' assoluta di provvedere al miglioramento dei loro
bilanci nel modo indicato nel 2° comma del presente articolo.