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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1916, n. 1821

Riguardante la richiesta e la determinazione del sopraprezzo di affitto sui terreni dissodati ai fini dell'incremento della coltura granaria (016U1821)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1917
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 26-1-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di -Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1363,  recante
provvedimenti per l'incremento della coltura granaria; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  l'agricoltura,
di concerto col guardasigilli, ministro segretario di  Stato  per  la
grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il soprapprezzo di  affitto  per  i  terreni  dissodati  giusta  il
decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, numero 1363, non potra' piu'
essere  richiesto  dai  proprietari  agli  affittuari  quando   siano
trascorsi quindici giorni dall'iscrizione degli  affittuari  medesimi
nell'albo, di cui all'art.  4  del  citato  decreto.  In  tale  albo,
accanto al nome dei singoli affittuari, sara' notata  la  data  della
relativa iscrizione. 
 
  I proprietari potranno provare di aver  richiesto  il  soprapprezzo
merce' la ricevuta di ritorno di lettera raccomandata, che  a  questo
fine abbiano inviata agli affittuari.