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DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 dicembre 1916, n. 1794

Concernente la revisione della pianta organica degli ufficiali giudiziari del Regno. (016U1794)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1917
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 13 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, col quale  il
Governo del Re fu autorizzato  a  sottoporre  a  revisione  il  ruolo
organico degli ufficiali giudiziari, ed occorendo a  modificarla  con
R. decreto; 
 
  Visto l'art. 20 del R. decreto 4 febbraio 1912,  numero  1086,  che
approva il regolamento per l'attuazione della legge 19 marzo 1911, n.
201; 
 
  Visto il R. decreto 17 dicembre 1903,  n.  487,  che  determina  il
numero degli ufficiali giudiziari e la ripartizione di essi presso le
autorita' giudiziarie in conformita' dell'annessa tabella; 
 
  Visto l'altro R. decreto 26 giugno 1910, n. 558,  che  modifica  la
suddetta tabella organica degli ufficiali giudiziari; 
 
  Ritenuta la convenienza di modificare il numero e  la  ripartizione
degli ufficiali giudiziari in alcuni distretti di Corte di appello; 
 
  Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato  per
gli affari di grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La tabella organica degli ufficiali giudiziari addetti  alle  Corti
di cassazione e di appello, ai  tribunali  civili  e  penali  e  alle
preture, approvata con  R.  decreto  17  dicembre  1903,  n.  487,  e
riveduta con l'altro R. decreto 26 giugno 1910, n. 558, e' nuovamente
modificata in conformita' dell'elenco annesso  al  presente  decreto,
visto, d'ordine Nostro, dal ministro predetto.