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DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1916, n. 1458

Relativo al contributo per l'anno 1916 a favore degli operai inseriti alla Cassa nazionale di previdenza chiamati alle armi. (016U1458)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/1916
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Testo in vigore dal: 24-11-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo dal Re  con  la  legge  22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Veduto il decreto Luogotenenziale 28 febbraio  1916,  n.  264,  col
quale furono adottati provvedimenti per l'anno 1915  a  favore  degli
operai  chiamati  alle  armi,  iscritti  alla  Cassa   nazionale   di
previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai; 
 
  Ritenuta la necessita' di prorogare i detti provvedimenti anche per
l'anno 1916; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministeri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio ed il lavoro, di concerto col presidente del Consiglio  dei
ministri e col ministro per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La Cassa Nazionale di  previdenza  per  la  invalidita'  e  per  la
vecchiaia degli operai e' autorizzata ad accreditare, a favore  degli
operai inscritti, i quali si trovino sotto  le  armi,  il  contributo
minimo relativo all'anno 1916, oltre alla quota ordinaria di concorso
di cui nell'art. 14 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376. 
 
  In apposito capitolo  della  parte  straordinaria  dello  stato  di
previsione della spesa  del  Ministero  dell'industria,  commercio  e
lavoro per l'anno 1916-917 sara' stanziato un fondo di  L.  400  mila
pel rimborso alla Cassa dei detti  contributi  che  saranno  da  essa
versati per l'anno 1916. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1916. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                         BOSELLI - DE NAVA - CARCANO. 
 
  Visto, Il guardasigilli: SACCHI.