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DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1916, n. 1060

Che stabilisce l'aumento del contributo dovuto dagli esercenti le miniere di zolfo in Sicilia, al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro (016U1060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1916
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Testo in vigore dal: 16-9-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduto l'art. 2 del decreto legge 6 maggio 1915,  n.  590,  recante
provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano  di  mutua
assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo; 
 
  Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527; 
 
  Veduti i decreti Luogotenenziali 22 luglio  1915,  n.  1227,  e  12
marzo 1916, n. 407; 
 
  Vedute le deliberazioni prese dall'assemblea generale dei soci  del
Sindacato predetto nell'adunanza 27 luglio 1916; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio e il lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La misura dei contributi per l'esercizio 1916, dovuti al  Sindacato
obbligatorio di mutua assicurazione  per  gli  infortuni  sul  lavoro
nelle miniere di zolfo della Sicilia a termini delle leggi 11  luglio
1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527, viene elevata a lire quattro e
centesimi venticinque per tonnellata di zolfo, in luogo di lire tre e
centesimi dieci di cui all'art.  1  del  decreto  Luogotenenziale  12
marzo 1916, n. 407.