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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1991

Col quale viene modificato il regolamento per la esecuzione delle leggi sul riordinamento del 'imposta fondiaria, approvato con R. d. 29 gennaio 1905 (015U1991)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1916
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Testo in vigore dal: 19-3-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª): 
 
  Visto  il  regolamento  per   la   esecuzione   delle   leggi   sul
riordinamento della imposta fondiaria approvato  con  R.  decreto  26
gennaio 1905, n. 65; 
 
  Visti gli articoli 9 e 10 del decreto Luogotenenziale  18  novembre
1915, n. 1625 che stabiliscono le nuove  norme  per  la  costituzione
delle Commissioni governative, ed in virtu' dei poteri conferiti  dal
decreto stesso; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Agli articoli 3, 20, 22 e 163 del  regolamento  per  la  esecuzione
delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria,  approvato  con
R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65, sono sostituiti i seguenti: 
 
  Art. 3. - Il Consiglio si compone di un  presidente  e  sei  membri
nominati con decreto del  ministro  delle  finanze,  tra  le  persone
competenti nelle materie geodetiche, topografiche e di estimo rurale. 
 
  I membri del Consiglio durano in  carica  quattro  anni  e  possono
essere riconfermati. 
 
  Fara' parte del Consiglio, senza  diritto  di  voto,  il  direttore
generale del catasto o, in suo luogo, il vicedirettore generale. 
 
  Le funzioni di segretario  saranno  esercitate  da  un  funzionario
dell'Ufficio generale del catasto, scelto dal ministro. 
 
  L'ufficio di membro del Consiglio e' gratuito. 
 
  Ai componenti del Consiglio che non  siano  membri  del  Parlamento
nazionale e non risiedano in Roma sono dovute per  l'intervento  alle
sedute le indennita'  di  viaggio  e  di  soggiorno,  le  quali,  pei
funzionari dello Stato, vengono corrisposte  nella  misura  stabilita
dalle  disposizioni  in  vigore  per  l'Amministrazione  alla   quale
appartengono, e, per gli altri, nella misura di lire venti al  giorno
oltre al rimborso del prezzo di un biglietto di lª Classe pei  viaggi
fatti sulle ferrovie, tramvie e piroscafi, e  delle  spese  effettive
pei viaggi fatti sulle vie ordinarie. 
 
  Le indennita' di viaggio e di soggiorno, da liquidarsi nei modi  su
espressi,  spettano  a  tutti  i  componenti  del  Consiglio,   senza
eccezioni, per ogni giorno di permanenza fuori di Roma per  incarichi
speciali dipendenti dal compito affidato al Consiglio stesso. 
 
  Art. 20. - La Commissione censuaria centrale e' composta di  dodici
membri effettivi e di tre  supplenti,  nominati  dal  ministro  delle
finanze, e cioe': 
 
    a) di quattro commissari scelti fra i  membri  del  Consiglio  di
Stato, della Corte dei conti,  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici e della magistratura giudiziaria, in guisa che  ciascuno  di
questi corpi vi sia rappresentato; 
 
    b) di un membro del Consiglio superiore d'agricoltura; 
 
    c) dell'avvocato generale erariale o di un suo sostituto  da  lui
delegato; 
 
    d) di  un  funzionario  superiore  dell'Amministrazione  centrale
delle imposte dirette; 
 
    e) di cinque altri commissari effettivi e tre  supplenti,  scelti
fra le persone esperte nella materia con speciale riguardo  a  coloro
che in passato  presero  parte  alle  operazioni  di  formazione  del
catasto. 
 
  I commissari  durano  in  carica  quattro  anni  e  possono  essere
riconfermati. 
 
  La Commissione risiede presso il Ministero  delle  finanze,  ed  e'
presieduta dal ministro o dal vice presidente da lui nominato  fra  i
membri effettivi. 
 
  Il direttore generale  del  catasto,  o,  in  suo  luogo,  il  vice
direttore generale, ha facolta'  di  intervenire  alle  sedute  della
Commissione centrale  e  di  prender  parte  alle  discussioni  senza
diritto di voto. 
 
  Ai  membri  di  questa  Commissione  e'  applicabile  il   disposto
dell'art. 3 per  quanto  riflette  le  indennita'  di  viaggio  e  di
soggiorno. 
 
  Art. 22. - Le Commissioni censuarie  comunali  e  provinciali  sono
assistite ciascuna da un segretario, e  la  Commissione  centrale  da
quel numero di segretari che il ministro giudica necessario. 
 
  Il sindaco nomina il segretario della Commissione comunale, sentita
la Commissione stessa,  scegliendo  persona  che  abbia  l'attitudine
necessaria per l'ufficio di assistente alla  pubblicazione  dei  dati
catastali, di cui all'art. 161. 
 
  Delle funzioni di segretario puo' essere  incaricato  un  impiegato
municipale od un membro della Commissione comunale, i quali non hanno
diritto ad alcuna retribuzione; od un estraneo, la  cui  retribuzione
verra' fissata dalla Giunta municipale. 
 
  Il prefetto, di concerto con l'Ufficio  catastale,  sceglie  fra  i
periti catastali il segretario della Commissione provinciale. 
 
  Il ministro delle finanze sceglie  tra  i  funzionari  dell'Ufficio
generale del catasto il segretario ed il personale di segreteria  per
la Commissione censuaria centrale. 
 
  Art. 163. - Prima del giorno suddetto, si trasmettono  ai  sindaci,
affinche'  ne  facciano  la  consegna  alle  rispettive   Commissioni
censuarie comunali, le mappe e gli altri atti occorrenti, cioe': 
 
    a) la tavola censuaria, consistente in un registro, che  contiene
tutti  i  numeri  di  mappa,  disposti  in  ordine  progressivo,  con
l'indicazione, per ognuno,  dell'estratto  partitario  nel  quale  e'
inscritto; 
 
    b) gli estratti partitari nei quali  sono  esposti  i  numeri  di
mappa intestati a ciascun possessore,  coi  relativi  dati  catastali
rilevati all'atto del classamento, e la rispettiva superficie; 
 
    c) la tariffa delle diverse qualita' e classi dei terreni formata
dalla Giunta tecnica. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato ad Aglie', addi' 31 dicembre 1915. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                               DANEO. 
 
  Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.