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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1975

Relativo alla Commissione ed al Comitato di vigilanza per l'esecuzione delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano. (015U1975)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1916
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-3-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 33 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647,  relativo
alla Commissione  di  vigilanze  per  l'esecuzione  delle  leggi  sul
bonificamento dell'Agro romano; 
 
  Visti i Reali decreti 22 dicembre 1904, n. 707, 28 marzo  1907,  n.
199, 6 luglio 1911, n. 815, e 6 giugno 1912,  n.  716,  per  i  quali
vennero  rispettivamente  aggregati  alla  Commissione  suddetta   un
delegato del Ministero delle finanze, l'amministratore generale della
Cassa depositi e prestiti, il direttore generale delle  bonifiche  al
Ministero dei lavori pubblici e il direttore generale delle foreste; 
 
  Visto  l'art.  76  del  regolamento  22  gennaio  1911,   n.   248,
concernente la istituzione, in seno alla Commissione di vigilanza per
il bonificamento dell'Agro romano, di un Comitato permanente; 
 
  Visto il R. decreto 3 ottobre 1912, n. 1096, pel quale al  Comitato
predetto veniva aggregato il direttore generale delle foreste; 
 
  Visti il decreto Ministeriale 23 luglio 1906, registrato alla Corte
dei conti il 16 agosto successivo (reg. 38, f. 213), e il R.  decreto
6 gennaio 1910, n. 13, concernenti le indennita' da corrispondersi ai
componenti la Commissione di vigilanza e il  Comitato  permanente  in
caso di riunione; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625; 
 
  Su proposta del ministro segretario  di  Stato  per  l'agricoltura,
l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Per ogni giornata di adunanza della Commissione  di  vigilanza  per
l'esecuzione delle leggi sul bonificamento  dell'Agro  romano  o  del
relativo Comitato permanente e' assegnato un gettone di  presenza  di
lire dieci. 
 
  In caso di visita ai fondi  dell'Agro  romano,  saranno  dovute  le
indennita'  di  viaggio  e  di  soggiorno,  nella  misura   stabilita
dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915,  n.  1625,
ai componenti che siano funzionari dello Stato.  Se  non  funzionari,
verranno loro rimborsate le spese di viaggio e corrisposta una diaria
di lire dieci. 
 
  Ordiniamo, che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato ad Aglie', addi' 31 dicembre 1915. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                            Cavasola. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.