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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1971

Relativo alle indennità da corrispondersi ai componenti il Consiglio e la Giunta per l'istruzione agraria. (015U1971)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1916
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-2-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1476,  che  istituisce  il
Consiglio e la Giunta per l'istruzione agraria; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  l'agricoltura,
l'industria e il commercio. 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Per ogni giorno di  adunanza  del  Consiglio  e  della  Giunta  per
l'istruzione agraria e' assegnato un  gettone  di  presenza  di  lire
dieci. 
 
  Ai componenti che non risiedono a Roma sono dovute le indennita' di
viaggio e di  soggiorno  nella  misura  stabilita  dall'art.  10  del
decreto Luogotenenziale 18 novembre  1915,  n.  1625,  se  funzionari
dello Stato. Se non funzionari, verranno loro rimborsate le spese  di
viaggio e corrisposta una diaria di lire quindici. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato ad Aglie', addi' 31 dicembre 1915. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                            Cavasola. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.