stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1970

Relativo alle indennità da corrispondersi ai componenti il Consiglio e il Comitato per gli interessi serici. (015U1970)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1916
nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 26-2-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 6 luglio 1912, n. 869, e il regolamento 19  dicembre
1912, n. 1424, per i quali fu istituito il Consiglio  e  il  Comitato
per gli interessi serici; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625; 
 
  Su proposta del ministro segretario  di  Stato  per  l'agricoltura,
l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Per ogni giornata di adunanza del Consiglio o del Comitato per  gli
interessi serici e' assegnato un gettone di presenza di lire dieci. 
 
  Ai componenti che non risiedono a Roma sono dovute le indennita' di
viaggio e di  soggiorno  nella  misura  stabilita  dall'art.  10  del
decreto Luogotenenziale 18 novembre  1915,  n.  1625,  se  funzionari
dello Stato. Se non funzionari, verranno loro rimborsate le spese  di
viaggio e corrisposta una diaria di lire quindici. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  del  decreto  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato ad Aglie', addi' 31 dicembre 1915. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                            Cavasola. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.