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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1968

Che affida temporaneamente fino a nuova disposizione le attribuzioni demandate al Consiglio superiore dell'agricoltura, ad un «Comitato tecnico» da nominarsi con decreto Reale. (015U1968)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/1920)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 29-12-1920
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto il R. decreto 5 marzo 1914, n. 473, concernente il «Consiglio
superiore dell'agricoltura»; 
 
  Visto il R. decreto 30 novembre 1911, n.  1327,  con  il  quale  si
istituiva la «Commissione consultiva per le industrie agrarie»; 
 
  Ritenuta l'urgenza di sostituire un Comitato tecnico per esercitare
le funzioni demandate al «Consiglio  superiore  dell'agricoltura»  da
leggi, decreti e regolamenti  e  per  dar  parere  sui  provvedimenti
d'indole agraria; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625; 
 
  Su proposta del ministro segretario  di  Stato  per  l'agricoltura,
l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Per la durata della guerra e fino a  nuova  disposizione  tutte  le
attribuzioni demandate al «Consiglio superiore  dell'agricoltura»  da
leggi,  decreti  e  regolamenti  sono  esercitate  da  un   «Comitato
tecnico»,  nominato  con   decreto   Reale,   tra   persone   versate
nell'economia agraria e nella tecnica dell'agricoltura. 
 
  Per  questioni  di  carattere  formale,  attinenti   ad   argomenti
speciali, il Comitato potra' essere convocato in un  numero  limitato
dei suoi componenti. 
                                                                ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il  Regio  D.L.  26  ottobre  1920,  n.  1728,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n.  2293,  ha  disposto  (con
l'articolo  unico,  comma  1)  che  "E'  prorogata   fino   a   nuova
disposizione  la  durata  in   vigore   dell'art.   1   del   decreto
Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1968, che affida ad un  Comitato
tecnico le attribuzioni del Consiglio superiore dell'agricoltura".