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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1959

Col quale vengono apportate modificazioni a regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, numero 796. (015U1959)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1916
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-2-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduto il Nostro decreto-legge 18 novembre 1915, n. 1625; 
 
  Veduto il Nostro  decreto  31  dicembre  1915,  col  quale  vengono
modificate  alcune  disposizioni  del   testo   unico   delle   leggi
sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n.
795; 
 
  Veduto il  regolamento  generale  universitario  approvato  con  R.
decreto 9 agosto 1910, n. 796; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di  Stato  per  la  pubblica
istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Agli articoli 35, 38,  40,  67,  74,  75,  80,  82,  112,  156  del
regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9  agosto
1910, n. 796, sono sostituiti i seguenti: 
 
  Art. 35. - Ove in seguito al risultato di un concorso, bandito  per
una determinata Universita' e disciplina, un'altra Facolta' o  scuola
intenda di valersi della disposizione sancita dall'art. 21 del  testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore, proponendo la  nomina  a
straordinario del 2° e  del  3°  graduato,  il  Ministero,  prima  di
provvedere in merito alla domanda, sentira' il  parere  della  Giunta
del  Consiglio  superiore,  la  quale  dara'  il  suo  avviso   circa
l'accoglimento della domanda in base ai criteri fissati nell'art.  33
del presente regolamento. 
 
  Art. 38. - Il professore straordinario, dopo  due  conferme  e  tre
anni solari di non interrotto esercizio, acquista la stabilita',  che
gli viene riconosciuta con decreto Reale. 
 
  Art. 40. - Per la promozione di uno straordinario e' necessario  il
voto favorevole della Facolta' o scuola cui egli appartiene. 
 
  La domanda del professore con i suoi titoli scientifici  posteriori
alla nomina a straordinario e con la deliberazione della  Facolta'  o
scuola, e' comunicata alla Giunta del Consiglio superiore,  la  quale
deve giudicare in ogni singolo  caso,  se  concorrono  le  condizioni
richieste  dall'art.  23,  n.  2,  del  testo   unico   delle   leggi
sull'istruzione superiore. 
 
  Il giudizio di promozione avra' luogo con le norme stabilite  dallo
stesso articolo. 
 
  Art. 67. - Chi aspira a conseguire la libera docenza deve rivolgere
istanza al Ministero, indicando  l'insegnamento  a  cui  desidera  di
essere abilitato, l'Istituto dove si prefigge  di  esercitarla  e  se
intende di conseguirla per esame o per titoli. 
 
  All'istanza dev'essere unito un  certificato  da  cui  risulti  che
l'aspirante possiede da tre anni il grado di dottore. 
 
  In casi particolari, di cui e'  giudice  la  Giunta  del  Consiglio
superiore, possono valere anche altri titoli. 
 
  Deve altresi' allegarsi il certificato penale di data non anteriore
a due mesi,  salvo  che  l'aspirante  appartenga  all'insegnamento  o
all'Amministrazione governativa. 
 
  Art. 74. - Terminate le prove dell'esame, la Commissione procede  a
valutarle. 
 
  Ogni commissario vota per si  o  per  no.  Occorrono  quattro  voti
favorevoli per la concessione della libera docenza. 
 
  Di tutte le operazioni sono estesi verbali firmati dai commissari. 
 
  La Commissione deve anche  redigere  una  relazione  contenente  un
giudizio  complessivo  sul  valore  dimostrato  dal  candidato  nelle
diverse prove sostenute. 
 
  Questa relazione, con i verbali e la dissertazione, e' inviata alla
Giunta del Consiglio superiore, la quale la restituisce al  Ministero
con  le  sue  osservazioni  sulla  esatta  applicazione  delle  norme
prescritte dalla legge e dal presente regolamento. 
 
  Art. 75. - La domanda relativa alla libera docenza per titoli  deve
essere corredata  di  tutti  i  titoli  che  il  richiedente  intende
presentare. 
 
  Fra questi deve essere almeno una memoria originale a stampa  sulla
materia per cui e' richiesta l'abilitazione; per gli insegnamenti  di
lingua e di letteratura latina  o  greca  tale  memoria  deve  essere
scritta in latino. 
 
  Il richiedente deve  dare  una  prova  di  attitudine  didattica  e
sperimentale nei modi indicati negli articoli 72 e 73, qualunque  sia
il giudizio della Commissione sui  titoli.  Solo  eccezionalmente  la
Commissione potra', a deliberazione unanime  e  motivata,  dispensare
dalla detta prova. 
 
  Cosi' i titoli come la prova didattica e sperimentale devono essere
giudicati da una Commissione composta e nominata secondo l'art. 68. 
 
  La  Commissione  giudicatrice,  ove  lo  creda  opportuno,   potra'
sottoporre il  candidato  alla  discussione  in  contraddittorio  sui
titoli presentati, in base ai quali domanda l'abilitazione. 
 
  La Commissione consegna in una relazione il  giudizio  critico  sui
titoli e sulle prove pratiche sostenute dal richiedente. 
 
  Sono del resto osservate le disposizioni degli  articoli  68  e  74
riguardanti la libera docenza per esame, tranne che,  per  quanto  si
riferisce alla regolarita'  degli  atti,  sara'  udito  il  Consiglio
superiore. 
 
  Art. 80. - I corsi degli insegnanti privati sono: 
 
    1. Pareggiati, e producono per gli studenti, che vi si iscrivono,
gli stessi effetti legali, se per il numero  delle  lezioni  e  delle
ore, e per la estensione  della  materia  corrispondono,  a  giudizio
della Facolta', ai rispettivi corsi ufficiali. 
 
    2° Parziali e non pareggiati, se corrispondono ad una  parte  del
corso ufficiale  o  se,  pur  essendo  uguali  per  estensione  della
materia, sono impartiti in un numero di lezioni e di ore inferiore  a
quello del corso ufficiale. 
 
    3° Complementari quando  servono  di  sussidio  o  d'integrazione
all'insegnamento delle materie obbligatorie. 
 
  L'assegnazione alle diverse categorie e' determinata  dalla  Giunta
del Consiglio superiore nell'annuo esame dei rispettivi programmi,  e
ne e' fatto richiamo negli orari delle Facolta' e scuole. 
 
  Contro la deliberazione della Giunta e' ammesso reclamo al ministro
che provvedera', inteso il Consiglio superiore. 
 
  Art. 82. - I programmi particolareggiati  del  corso,  che  ciascun
libero docente intende svolgere nell'anno successivo, dovranno essere
trasmessi al Ministero entro il mese di ottobre. 
 
  Art. 112. - I Consigli di  Facolta'  possono  stabilire  contributi
speciali di  laboratorio,  su  proposta  dei  singoli  direttori  dei
laboratori stessi. 
 
  Tali contributi devono essere approvati dal  ministro,  sentita  la
Giunta del Consiglio superiore,  e  sono  versati  all'Economato,  il
quale deve rendere conto del loro impiego al rettore  al  termine  di
ogni anno scolastico. 
 
  Art. 156. - Ogni anno scolastico sara' aperto  un  concorso  fra  i
giovani laureati nelle Universita' e  negli  Istituti  di  istruzione
superiore dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica, per  un
sussidio inteso a metterli in  grado  di  perfezionarsi  negli  studi
presso un Istituto di istruzione superiore nazionale o straniero. 
 
  Il numero dei sussidi e le somme da erogare in essi saranno fissati
dal Ministero anno per anno. 
 
  La Giunta del Consiglio  superioriore,  ogni  anno,  designera'  le
discipline  alle  quali,  a  parita'  di  merito,  dovra'  darsi   la
preferenza nei concorsi dell'anno successivo  agli  assegni  per  gli
studi di perfezionamento all'estero o all'interno. 
 
  Le discipline stesse verranno indicate nell'avviso di concorso. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato ad Aglie', addi' 31 dicembre 1915. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                              Grippo. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.