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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1957

Coi quale vengono apportate modificazioni al regolamento del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, approvato con R. decreto 4 maggio 1911, n. 422. (015U1957)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/1921)
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-2-1921
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduto il Nostro decreto-legge 18 novembre 1915, n. 1625; 
 
  Veduto il Nostro  decreto  31  dicembre  1915,  col  quale  vengono
modificate  alcune  disposizioni  del   testo   unico   delle   leggi
sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910,
n. 795; 
 
  Veduti i regolamenti approvati con  i  decreti  Reali  in  data  20
agosto 1909, n. 686; 4 maggio 1911, n. 424; 11 febbraio 1915, n. 159; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di  Stato  per  la  pubblica
istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Agli articoli 1, 5, 9, 11, 15, 17, 20, 22 e 23 del regolamento  del
Consiglio superiore  della  pubblica  istruzione,  approvato  con  R.
decreto 4 maggio 1911, n. 424, sono sostituiti gli articoli seguenti: 
 
  Art. 1. - Il Consiglio superiore si compone di 28 membri, oltre  il
ministro che lo presiede, nominato nei modi prescritti dalla legge. 
 
  I membri del Consiglio superiore, che debbono essere  designati  al
ministro, mediante votazione, dai professori ordinari e  straordinari
delle RR. Universita' e degli Istituti superiori  universitari,  sono
dodici.  Per  la  designazione  di  essi  i  corpi  scientifici  sono
costituiti in cinque categorie: 
 
    a) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e  naturali,  sezione
di scienze naturali dell'Istituto di studi  superiori  di  Firenze  e
Scuole superiori di agraria annesse alle RR. Universita'; 
 
    b)    Facolta'    di    filosofia    e     lettere,     Accademia
scientifico-letteraria   di   Milano   e    sezione    corrispondente
dell'Istituto di studi superiori di Firenze; 
 
    c) Facolta' di giurisprudenza; 
 
    d) Facolta' di medicina, sezione  di  medicina  dell'Istituto  di
studi  superiori  di  Firenze,  professori  ordinari  degli  Istituti
clinici di perfezionamento di Milano,  contemplati  nella  tabella  B
annessa al testo unico, e scuole superiori di medicina veterinaria; 
 
    e) Scuole di applicazione per gli ingegneri, politecnici e scuola
navale superiore di Genova. 
 
  Alla categoria di medicina e  veterinaria  sono  assegnati  quattro
consiglieri, a ciascuna delle altre soltanto due. 
 
  I professori di chimica  farmaceutica  e  quelli  di  fisica  e  di
scienze naturali, che  sono  aggregati  alle  Facolta'  di  medicina,
voteranno sempre come membri delle Facolta' di  scienze  matematiche,
fisiche e naturali. 
 
  I professori che appartengono simultaneamente al personale  di  una
Facolta' e a quello di una scuola autonoma separata votano dove hanno
maggior grado e, in caso di parita' di  grado,  dove  hanno  maggiore
anzianita'. 
 
  Art. 5. - Lo spoglio delle schede e il computo dei  voti  e'  fatto
dalla segreteria del Consiglio superiore sotto la vigilanza del  vice
presidente ed i risultati sono subito  comunicati  al  Ministero  con
apposito verbale. 
 
  Nel fare lo spoglio sono da considerarsi come nulle le  schede  non
conformi alle prescrizioni di cui allo art. 3. 
 
  Un nome ripetuto in una scheda e' contato una sola volta. 
 
  Art. 9. - Una Giunta di 11 membri,  nominati  dal  ministro  fra  i
consiglieri, si riunisce ordinariamente una volta al mese. 
 
  Il ministro,  o  per  esso  il  vice  presidente,  puo'  convocarla
straordinariamente quando occorra. 
 
  Art. 11. - Per  la  validita'  delle  deliberazioni  del  Consiglio
plenario si richiede la presenza di almeno 15 consiglieri,  salvo  le
disposizioni dell'art. 38 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, approvato  con  Regio  decreto  9  agosto  1910,  n.  795,
riguardante i provvedimenti disciplinari. 
 
  Per la validita' delle deliberazioni della Giunta  si  richiede  la
presenza di otto consiglieri. 
 
  Art. 15. - Il Consiglio plenario, a richiesta del ministro, prepara
ed esamina le proposte di legge, regolamenti ed  altri  provvedimenti
generali sull'ordinamento degli studi, sullo stato degli insegnanti e
sulle norme da seguirsi per la loro nomina (art. 5 del testo unico). 
 
  Art. 17. - I relatori per i concorsi  alle  cattedre  universitarie
riferiscono sulla regolarita' degli atti. 
 
  Quando, su proposta di alcuno dei suoi membri, il Consiglio ritenga
contestabile l'operato della Commissione giudicatrice di un  concorso
per cattedre universitarie, discussione e la deliberazione definitiva
in proposito deve essere rimessa ad una seduta successiva. 
 
  In tal caso, gli atti del concorso, durante l'intervallo che  corre
da una seduta all'altra, sono depositati  presso  la  segreteria  del
Consiglio affinche' tutti i consiglieri possano prenderne liberamente
visione. L'ordine del giorno della  seduta  in  cui  avra'  luogo  la
discussione dei concorsi contestati deve essere trasmesso  a  ciascun
consigliere almeno ventiquattro ore prima di quella seduta. 
 
  La  stessa  procedura  si  seguira'  per  gli  atti   relativi   al
conferimento di libere docenze per esame e titoli. 
 
  Art. 20. - La Giunta ha inoltre le seguenti attribuzioni: 
 
    a) interviene quando si tratti di conflitti di competenza fra  le
varie autorita' scolastiche (art. 11 della legge 13 novembre 1859, n.
3725); 
 
    b) da' il suo parere sui reclami che  potessero  elevarsi  contro
gli insegnanti, che, a termini dell'articolo 18 del testo unico,  non
fanno parte del corpo accademico, o contro gli  insegnanti  a  titolo
privato a termini dell'art. 43 del testo unico; 
 
    c) conosce in via di appello della esclusione e dell'interdizione
temporanea dal corso degli studi,  pronunciata  contro  gli  studenti
delle Universita' (art. 8 del testo unico); 
 
    d) stabilisce i criteri generali pel conferimento  dei  posti  di
perfezionamento si' all'interno, si' all'estero,  e  indica  la  piu'
conveniente distribuzione dei medesimi tra le varie discipline; 
 
  Art. 21.-bis. - Il ministro,  qualora  non  intenda  accogliere  le
deliberazioni  della  Giunta  in  materia  che  ne   costituisce   la
competenza, potra'  chiedere  sullo  stesso  oggetto  il  parere  del
Consiglio in adunanza plenaria. 
 
  Art. 22. - ((Al vice presidente del Consiglio superiore di P. I,  e
ai presidenti delle sezioni  della  Giunta  del  detto  consiglio  e'
assegnata la retribuzione annua di L. 1000. A ciascuno dei membri del
Consiglio predetto e della Giunta dal Consiglio stesso e' corrisposto
per ogni tornata un gettone di presenza di L. 10 che viene  computato
per ciascun giorno di adunanza, anche se nelle medesime  giornate  il
Consiglio o la Giunta abbia tenute piu' riunioni. 
 
  Ai membri del  Consiglio  e  della  Giunta,  che  non  appartengono
all'Amministrazione dello Stato e non siano  residenti  in  Roma,  e'
dovuta inoltre una indennita' di L. 30 al giorno per il tempo durante
il quale funziona la Giunta e il Consiglio, computando  agli  effetti
della indennita' il giorno precedente a quello della  convocazione  e
il giorno successivo all'ultima seduta. 
 
  Quando la distanza dal luogo di provenienza  sia  superiore  a  400
chilometri o la provenienza sia dalle isole di Sicilia o di Sardegna,
la decorrenza delle indennita' e' invece di due giorni  prima  e  due
giorni dopo i termini ora detti. Spetta  inoltre  il  rimborso  della
spesa di viaggio in 1ª classe aumentato di due decimi, e un  compenso
di L. 1 a chilometro per il percorso sulle vie ordinarie. 
 
  Ai membri invece che appartengono all'Amministrazione  dello  Stato
non residenti in Roma spettano le indennita' e il rimborso  di  spese
di viaggio determinati dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1919,
n. 1311, computati come sopra. 
 
  Ai componenti delle sezioni della  Giunta  del  predetto  Consiglio
superiore spetta inoltre la retribuzione annua di L. 500)). 
 
  Art. 23. - ((...)) 
 
  Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alle presenti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato ad Aglie', addi' 31 dicembre 1915. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                              Grippo. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.