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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1944

Concernente la ricostituzione del Consiglio tecnico per l'Amministrazione dei sali, e l'indennità spettante ai componenti il Consiglio medesimo. (015U1944)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1916
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto in data 22 gennaio 1905, n. 25, col quale venne
istituito il Consiglio tecnico per l'Amministrazione dei sali; 
 
  Visti i RR. decreti in data 6 dicembre 1906, n.  699;  28  novembre
1907, n. 808, e 9 agosto 1910, n. 613, che hanno  modicato  l'art.  3
del succitato R. decreto 22 gennaio 1905, n. 25; 
 
  Veduti gli articoli 9 e 10 del decreto-legge 18 novembre  1915,  n.
1625; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il Consiglio tecnico per l'Amministrazione dei sali e' ricostituito
nel seguente modo: 
 
    a) un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente; 
 
    b) il direttore generale delle privative, vice presidente; 
 
    c) il direttore capo dell'Ufficio tecnico centrale  delle  saline
presso la Direzione generale delle privative; 
 
    d) un professore di  chimica  agraria,  designato  dal  Ministero
delle finanze; 
 
    e) due industriali che abbiano riconosciuta competenza, l'uno  in
fatto d'industria chimica e l'altro in fatto d'industria  in  cui  il
sale ha largo impiego, per la preparazione di generi alimentari e  di
prodotti diversi, entrambi da nominarsi dal ministro delle finanze; 
 
    f) un  funzionario  tecnico  del  R.  Ispettorato  delle  miniere
designato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. 
 
  Esercita le funzioni di segretario un funzionario da scegliersi nel
personale  amministrativo  del  Ministero  delle  finanze,  Direzione
generale delle privative. 
 
  I componenti eletti dal Consiglio  durano  in  carica  tre  anni  e
possono essere rieletti.