stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 dicembre 1915, n. 1936

Concernente la composizione della Commissione centrale dei porti, spiaggie e fari, ed il compenso assegnato a ciascun componente della Commissione medesima. (015U1936)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1916
nascondi
vigente al 30/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 11-2-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           por grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 102 del regolamento per  l'esecuzione  della  legge  2
aprile 1885, n. 3095  (testo  unico)  approvato  con  R.  decreto  26
settembre 1904, n. 713, con cui fu istituita la Commissione  centrale
dei porti, spiaggie e fari; 
 
  Visto il  decreto  Ministeriale  30  novembre  1911,  numero  6879,
registrato dalla Corte dei conti il 29 gennaio  1912,  registro  119,
foglio 32, con cui fu assegnata una  medaglia  di  presenza  di  lire
venti a ciascun membro della Commissione; 
 
  Visto il Nostro decreto 18 novembre 1915, n. 1625; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di diminuire il numero dei componenti della
Commissione  stessa  riducendo  a   lire   dieci   il   compenso   da
corrispondersi a ciascun componente per ogni seduta a cui assiste; 
 
  Sulla  proposta  del  ministro  segretario  di  Stato  per   lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A partire dal 1° gennaio 1916, la Commissione centrale  dei  porti,
spiaggie e fari, di cui all'art. 102 del regolamento approvato con R.
decreto 26 settembre 1904, n. 713, con sede presso il  Ministero  dei
lavori pubblici, sara' presieduta dal ministro, o da chi per esso,  e
ne faranno parte: 
 
    Il direttore generale delle Opere marittime; 
 
    Due  funzionari  superiori  del  genio  civile,  appartenenti  al
Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
 
    Un ufficiale superiore, o generale della R. marina; 
 
    Un ufficiale superiore o generale del genio militare; 
 
    Il direttore generale della marina mercantile; 
 
    Un direttore generale, o ispettore generale delle finanze. 
 
  Quando le opere in  progetto  interessino  direttamente  la  difesa
dello Stato dovra' partecipare agli studi della Commissione centrale,
e prendere parte alle sue  adunanze,  un  ufficiale  superiore  dello
stato maggiore dell'esercito, e quando trattisi delle opere di cui al
penultimo capoverso dell'art. 99 del citato regolamento 26  settembre
1904,  n.  713,  dovranno  far  parte  della  Commissione  stessa  un
funzionario superiore dell'ufficio speciale delle ferrovie presso  il
Ministero dei  lavori  pubblici,  ed  un  ispettore  superiore  delle
ferrovie dello Stato. 
 
  Un funzionario amministrativo della Direzione generale delle  opere
marittime presso il Ministero dei lavori pubblici ed un ingegnere del
genio civile saranno incaricati delle funzioni di segretari. 
 
  Ciascun Ministero designera' i propri delegati, e quello dei lavori
pubblici provvedera' con decreto alla costituzione della Commissione.