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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1929

Col quale è modificato il regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242. (015U1929)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1916
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 10-2-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato
con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª); 
 
  Vista la legge 7 luglio 1910, n. 840  per  l'adozione  del  «carato
metrico»; 
 
  Visto il regolamento per il servizio metrico  approvato  con  Regio
decreto 31 gennaio 1909, n. 242; 
 
  Visti gli articoli 9 e 10 del decreto Luogotenenziale  18  novembre
1915, n. 1625 col quale si stabiliscono economie  nelle  spese  delle
varie Amministrazioni dello Stato; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  l'agricoltura,
l'industria e il commercio, di concerto con quelli  delle  finanze  e
del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Gli articoli 1, 3 e 4 del regolamento sul  servizio  metrico  sopra
citato sono soppressi e sostituiti dai seguenti: 
 
  «Art. 1. - Nella direzione del servizio metrico e del saggio  delle
monete e dei metalli preziosi, il ministro d'agricoltura, industria e
commercio e' coadiuvato dalla Commissione  superiore  metrica  e  del
saggio delle monete e dei metalli preziosi. 
 
  «La Commissione e' composta  del  presidente  e  di  cinque  membri
effettivi da nominarsi con decreto Reale; quattro di  essi,  compreso
il  presidente,   saranno   scelti   fra   i   cultori   di   scienze
fisico-matematiche, e gli altri due fra i funzionari  dipendenti  dal
Ministero d'agricoltura, industria e commercio. 
 
  «Un impiegato di detto Ministero, designato dal ministro,  esercita
le funzioni di segretario. 
 
  «Art. 3. - Possono far parte della Commissione  superiore  metrica,
quali commissari straordinari, altri quattro membri da nominarsi  con
decreto Reale,  i  quali  saranno  chiamati  a  sostituire  i  membri
effettivi nei casi di lungo impedimento di qualcuno di essi o per  la
composizione delle Commissioni di esami  indetti  nell'interesse  del
personale della Amministrazione metrica. 
 
  «Art. 4.  -  A  tutti  i  membri  effettivi  e  straordinari  della
Commissione superiore metrica ed  al  segretario,  e'  assegnata  una
medaglia di presenza di L. 10 per  ogni  giorno  di  adunanza  a  cui
prendono parte, oltre le indennita' di viaggio e  di  residenza,  che
spettano ai membri  non  residenti,  giusta  l'art.  10  del  decreto
Luogotenenziale sopracitato».